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Benessere dei suini, tutte le novità

Data: 
Mar, 06/11/2012 - 17:34
Negli allevamenti preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 53/04,  le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2013 e il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa diverrà obbligatorio per tutte le aziende.
 
Cambiamenti strutturali
 
Gabbie: stop a quelle singole. Scrofe e  scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Da questo vincolo sono esonerati gli allevamenti con meno di dieci scrofe.
Recinti: devono avere lati di oltre 2,8 metri e prevedere una superficie di 2,25 metri quadrati per ogni scrofa e 1,64 per ogni scrofetta. Se il gruppo è composto da meno di sei animali, la superficie aumenta del 10%. Spariscono le gabbie parto, sostituite da stalli che permettano di  muoversi liberamente. Dietro all'animale deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto e infine va collocata una sbarra che funga da protezione per i lattonzoli.
Addio allo svezzamento precoce: i suinetti dovranno restare con la madre fino ai 28 giorni di età. Salvo scendere a tre settimane qualora i suinetti siano trasferiti in impianti specializzati.
Pavimenti. Ogni scrofa gravida deve avere a disposizione 1,3 metri quadrati di pavimento pieno. Dettagliate le indicazioni che riguardano i pavimenti fessurati, dove le aperture vanno differenziate in funzione degli animali che vi sono allevati, partendo da un massimo di 11 millimetri per i lattonzoli fino a un massimo di 20 millimetri per le scrofette. Di conseguenza sono previsti vincoli per l'ampiezza minima dei travetti, che vanno dai 50 millimetri per i lattonzoli sino ad 80 millimetri per i suini all'ingrasso.
 
Cosa cambia per i suini
 

- I suini devono essere tenuti a una luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
- Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 decibel, nonché i rumori costanti o improvvisi.
- I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di avere accesso ad una zona in cui coricarsi tranquillamente sia dal punto di vista fisico che termico, riposare e alzarsi con movimenti normali.
- I suini devono vedere altri suini. Tuttavia, nella settimana precedente al parto e durante quest’ultimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi. Ma il loro uso non deve comprometterne la salute e il benessere.
- Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.
- A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici. Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire interventi di routine, ma essere praticati soltanto se è comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o alle orecchie o alle code di altri suini.

AllegatoDimensione
c_17_normativa_1371_allegato_benessereanimale.pdf116.02 KB